Istanze e Autorizzazioni
Il Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013 “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 30/09/2013, ha individuato, ai sensi dell’art. 101 – comma 7 lettera e) – del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.
L’art. 3 del sopramenzionato Regolamento ha differenziato gli scarichi, di fatto, in “assimilati” ed “assimilabili”.
In particolare l’art. 3, al comma 1 lettera a) ha assegnato caratteristiche qualitative equivalenti al refluo domestico alle acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della “Tabella A” se in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013, e quindi ha “assimilato” di diritto tali reflui alle acque reflue domestiche.
Le ditte di cui alla suddetta Tabella A, ad eccezione di quelle di cui ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie”, non dovranno presentare a quest’Ente Idrico alcuna istanza di assimilazione a refluo domestico ma produrre autocertificazione, formulata dal titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico resa ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013. Tale autocertificazione andrà tenuta a disposizione presso la sede dell’attività e presentata alle Autorità in caso di controllo o ispezioni, unitamente a tutta la documentazione necessaria a supportare, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di assimilabilità. La ditta dovrà rivolgersi direttamente al gestore della rete fognaria per i necessari permessi di allacciamento in pubblica fognatura in quanto l’Ente Idrico Campano non ha competenze in ordine agli scarichi in pubblica fognatura di reflui domestici, così come stabilito dall’art. 124 – comma 4 – del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che gli scarichi in rete fognaria di dette acque sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
I titolari delle suddette attività, comunque, possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica da parte dell’EIC dell’effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa regionale (Tab. A – Regolamento Regionale n.06/2013), richiedere all’Ente Idrico Campano l’attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico mediante presentazione, secondo le modalità di cui all’art. 17 del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni alo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019, di apposita “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” (Mod. 02) comprovante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue “assimilate” al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui alla Tabella A.
Le attività di cui al n. 1 (Attività alberghiera, villaggi turisti a denominazione alberghiera, residence – posti letto < 240); n. 3 (Attività ristorazione, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine – posti a sedere < 200); n. 4 (Mense – pasti al giorno < 500); n. 11 (Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività); n. 12 (Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno); n. 14 (Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m3 nel periodo di massima attività); n. 21 (Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate); n. 24 (Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno); n. 26 (Ospedali, case o istituti di cura, residence socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca) nonché le attività di vendita e lavorazione al dettaglio di pesce fresco (pescheria) di cui al punto n. 13 (vendita al dettaglio di generi alimentari…) della Tab. A allegata al Regolamento Regionale n. 6/2013, in relazione all’obbligo che la suddetta normativa impone a tali attività circa il rispetto di specifici parametri quali-quantitativi nonché avuto riguardo alla peculiarità dei relativi scarichi caratterizzati da un potenziale e significativo carico inquinante, debbono obbligatoriamente richiedere all’EIC la verifica del possesso delle condizioni di assimilabilità presentando idonea “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” (Mod. 02).
Unitamente a quanto sopra, sono altresì “assimilati” a domestico gli scarichi provenienti dalle attività di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare da:
Anche titolari delle sopramenzionate attività possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa nazionale (all’art. 101, co. 7, lettere a, b, c, d, del D.Lgs. 152/2006) richiedere all’Ente Idrico Campano l’attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico mediante presentazione di apposita “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” (Mod. 02) comprovante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue “assimilate” al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui sopra.
In ordine agli scarichi “assimilabili”, il soprarichiamato art. 3 del Regolamento n. 06/2013 consente l’assimilazione alle acque reflue domestiche, previa presentazione di “Istanza per il rilascio del provvedimento di assimilazione a domestico” (Mod. 01) a quest’Ente, nel caso in cui:
Per quanto riguarda i punti b), c) e d) dell’art. 3 del suddetto Regolamento Regionale le ditte dovranno fornire opportune analisi di laboratorio all’atto della presentazione dell’istanza (nel caso di scarichi attivi) o entro trenta giorni dall’attivazione dello scarico (scarichi non attivi).
Le analisi di laboratorio non devono essere presentate in caso di attività i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici/cucine/mense.
Nel caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, di cessione/fitto dell’azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare di provvedimento/attestazione di assimilazione a domestico deve presentare all’Ente Idrico, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura del provvedimento utilizzando il modello di “Voltura” (Mod. 03).
Nel caso di modifiche non sostanziali dell’attività, già in possesso di provvedimento/attestazione di assimilazione a domestico, tali da non comportare un cambio della tipologia delle attività svolte, una modifica significativa delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento, il superamento dei parametri quali-quantitativi previsti dalla normativa regionale per la specifica tipologia di attività, il titolare è tenuto unicamente a comunicare all’Ente Idrico le modifiche intervenute presentando istanza di “Variazione senza modifiche sostanziali” (Mod. 04).
Nel caso di modifiche sostanziali di attività, già in possesso di un provvedimento/attestazione di assimilazione rilasciato dall’Ente Idrico Campano, tali da determinare almeno una delle variazioni di cui al comma precedente, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni possedute in precedenza, presenta all’Ente Idrico, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, nuova istanza di assimilazione a seconda dei casi di specie.
Se le condizioni non consentono l’assimilazione dello scarico a domestico il titolare dovrà provvedere a presentare istanza AUA secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 59/2013 al fine di acquisire il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura di reflui “industriali”.
08.10.2019 AVVISO MARCHE DA BOLLO
Si comunica che, ai sensi del DPR. n. 642 del 26/10/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”, per l’istruttoria delle suindicate pratiche è necessario produrre n. 2 marche da bollo di € 16,00:
– n.1 per l’acquisizione dell’istanza da parte dell’EIC;
– n.1 per il rilascio dell’atto finale che verrà emesso dall’EIC a conclusione dell’istruttoria.
Tutta la documentazione, da produrre in formato digitale, deve essere trasmessa a quest’Ente Idrico esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.enteidricocampano.it
Scarica i documenti
Mod. 01 – Istanza per il rilascio del provvedimento di assimilazione a domestico
Mod. 02 – Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico
Mod. 03 – Voltura dell’attestazione di scarico domestico
Mod. 04 – Variazione senza modifiche sostanziali dell’attestazione/provvedimento di assimilazione
Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo
Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013
Tabella A Regolamento Regionale della Campania n. 06 del 24/09/2013
L’Ente Idrico Campano (così come stabilito dall’art. 2 – comma 1 lettera c – del D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a Norma dell’articolo 23 del Decreto- Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”) è il “soggetto competente in materia ambientale” al rilascio del parere in ordine allo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 — comma 7 — del D.Lgs. n. 152/2006, nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte della Provincia di competenza per territorio.
Il rilascio del parere da parte di quest’Ente non rappresenta, né sostituisce, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, il quale sarà adottato dall’autorità competente (la Provincia competente per territorio) e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune in cui è ubicata l’attività.
In particolare, il D.P.R. n. 59/2013 prevede lo sviluppo del procedimento secondo le seguenti fasi:
Alla suddetta istanza AUA deve essere allegata la “Scheda Tecnica di rilevamento” e la documentazione elencata nell’ “Elenco documentazione – Scarichi di acque reflue” (cfr. pagine 44 e 45 del Modello AUA) unitamente alla copia del versamento degli oneri di istruttoria, a titolo di “deposito iniziale”, per un importo di 165,00 €, da effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario ordinario a favore dell’Ente Idrico Campano sul conto corrente presso Banca di Credito Cooperativo di Aquara Soc. Coop., IBAN IT 79 T 08342 15200 008010082470, ai sensi dell’art. 24 del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” approvato dal Comitato Esecutivo dell’E.I.C. con Deliberazione n. 03 del 9 gennaio 2019 (nella causale riportare la dicitura: “deposito iniziale” provvedimento AUA ditta _____________________);
L’EIC, completata l’istruttoria e prima del rilascio del parere, calcolerà l’importo definitivo delle spese sostenute sulla base del tariffario di cui alla Tabella allegata al soprarichiamato Regolamento e, laddove necessaria la liquidazione di un importo a saldo, formulerà richiesta di pagamento della somma residua.
Le istanze di rinnovo/modifica/voltura di un provvedimento AUA in corso di validità devono essere formulate utilizzando la modulistica e le procedure di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016 avente ad oggetto “D.P.R. n. 59/2013 Approvazione Guida Operativa delle procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale e modello unico regionale di istanza” nonché del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 59/2013 agli artt. 5 e 6.
L’EIC, acquisita dal SUAP o dalla Provincia territorialmente competente l’istanza di modifica del provvedimento AUA in corso di validità, valutata la natura della modifica ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera b) dell’art. 2 del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019 al fine di classificare la tipologia di variazione AUA come “modifica sostanziale” oppure “modifica non sostanziale o in diminuzione” dandone comunicazione al SUAP ed alla Provincia unitamente al parere di competenza.
In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, di cessione/fitto dell’azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, la titolarità dell’autorizzazione allo scarico contenuta nell’AUA permane in favore ed a carico dell’azienda, fatto salvo l’obbligo della tempestiva comunicazione dell’avvenuta modifica mediante istanza di voltura dell’AUA all’Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana).
Il parere rilasciato dall’EIC nell’ambito di un procedimento AUA decade di diritto, ai sensi del comma 3 art. 7 del suddetto Regolamento, in assenza di istanza di voltura e/o modifica di AUA, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al comma precedente.
L’utente che intende cessare un’attività in possesso di AUA in corso di validità e nella quale è compreso il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura, deve darne comunicazione all’EIC ed al Gestore mediante dichiarazione di fine attività e di rinuncia al titolo abilitativo al fine di consentire l’aggiornamento del catasto degli scarichi e del programma di controlli, fatto salvo gli obblighi di comunicazione al SUAP ed alla Provincia territorialmente competente (o Città Metropolitana) dell’avvenuta cessazione dell’attività e dello scarico per l’adozione da parte di tali soggetti di tutti gli atti consequenziali.
Per tutto quanto non riportato nel presente quadro informativo si rinvia al D.P.R. n. 59/2013, alla “Guida Operativa – Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA” approvata dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 168 del 26/04/2016 pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 09/05/2016 ed al “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” approvato dal Comitato Esecutivo dell’E.I.C. con Deliberazione n. 03 del 9 gennaio 2019.
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Nel caso di attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del DPR 59/2013 o di altra normativa ambientale caratterizzate dall’unicità del titolo abilitativo quali:
la ditta dovrà richiedere l’autorizzazione allo scarico presentando a quest’Ente Idrico idonea “Istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali” (Mod. 05).
Nel caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, di cessione/fitto dell’azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare dell’autorizzazione allo scarico deve presentare all’Ente Idrico, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura del provvedimento utilizzando il modello di “Voltura” (Mod. 06).
Nel caso di modifiche non sostanziali dell’attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019, già in possesso di autorizzazione allo scarico, il titolare è tenuto unicamente a comunicare all’Ente Idrico le modifiche intervenute presentando istanza di “Variazione senza modifiche sostanziali” (Mod. 07) di cui all’art. 2, comma 1, del suddetto Regolamento.
Nel caso di modifiche sostanziali di attività, già in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciato dall’Ente Idrico Campano, tali da determinare almeno una delle variazioni di cui al richiamato comma, il titolare dovrà presentare all’Ente Idrico nuova istanza di autorizzazione prima che siano state apportate le modifiche al ciclo produttivo o agli impianti e comunque prima che sia intervenuta la variazione allo scarico.
Tutta la documentazione, da produrre in formato digitale, deve essere trasmessa a quest’Ente Idrico esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
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Mod. 06 – Voltura dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali
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