Accesso Civico Semplice
Descrizione
L’Accesso Civico Semplice, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
L’esercizio di tale diritto non e’ sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Come si fa
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), a cui va trasmessa l’istanza mediante posta elettronica certificata.
Per sottoporre la richiesta occorre scaricare il Modulo per la richiesta di accesso civico semplice, compilarlo e sottoscriverlo o con firma digitale sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo – in tal caso allegando copia di un documento di identità – e procedere all’invio telematico della domanda alla casella: protocollo@pec.enteidricocampano.it
Cosa si ottiene
Comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione sul sito del documento/dato/informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Descrizione dei destinatari
Chiunque può richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza.
Costi
Non sono previsti costi per l’inoltro della richiesta.
Fasi e scadenze
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), ricevuta l’istanza, è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.