Accesso Civico Generalizzato
Descrizione
L’ Accesso Civico Generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2 D.Lgs. 33/2013) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013).
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.
Come si fa
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata all’U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per sottoporre la richiesta occorre scaricare il “Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato“, compilarlo e sottoscriverlo o con firma digitale sul file o con firma autografa sulla stampa del modulo – in tal caso allegando copia di un documento di identità – e procedere all’invio telematico della domanda alla casella PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it
Cosa si ottiene
Il rilascio dei documenti/dati/informazioni in formato elettronico.
Descrizione dei destinatari
La legittimazione a esercitare il diritto di accesso civico generalizzato è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione su supporti materiali.
Fasi e scadenze
L’Urp, ricevuta l’istanza, provvederà alla trasmissione dell’istanza al Dirigente del Settore che detiene i dati o i documenti; il Settore competente conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Se l’amministrazione individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, e’ tenuta a darne comunicazione agli stessi che potranno, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni.
Avverso la decisione dell’Ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Direttore Generale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.