Accesso agli atti
L’accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Come si fa
L’esercizio del diritto di accesso mediante il rilascio di copia di atti e documenti è esercitabile attraverso presentazione al protocollo di apposita istanza utilizzando l’apposito modello. All’istanza va allegato un documento di riconoscimento.
L’istanza deve trasmessa all’indirizzo di posta elettronica : protocollo@pec.enteidricocampano.it
I presupposti per il rilascio sono accertati dal Dirigente dell’Ufficio responsabile del procedimento che ne dà comunicazione al Direttore Generale.
Il diritto di accesso mediante visione di atti e documenti viene esercitato presso l’ufficio appositamente identificato, oppure presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale e presso tutti gli uffici dell’Ente Idrico Campano. Sulla richiesta l’ufficio si pronuncia, se possibile, immediatamente e senza formalità.
Cosa si ottiene
Descrizione dei destinatari
Possono richiedere l’accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Costi
La visione degli atti è gratuita.
L’estrazione delle copie è subordinata al pagamento del solo costo di riproduzione fissato in euro 0,10 per ogni copia in formato A4 e in euro 0,20 per ogni copia in formato A3; quando vengano invece richieste copie autentiche, queste saranno rilasciate con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo, se prescritto, e con la corresponsione dei diritti di segreteria, se e in quanto dovuti per legge o per regolamento.
Fasi e scadenze
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza attestata dalla data di protocollazione a meno che non vi sia la presenza di controinteressati .
Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta il Dirigente competente è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne il richiedente con mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento viene interrotto e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della nuova istanza o dalla regolarizzazione o correzione della precedente.
Regolamento per l’accesso agli atti